Art. 5.
(Istituzione dell'Agenzia).

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», la quale opera in piena autonomia, secondo quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      2. L'Agenzia svolge le attività tecnico-operative di interesse nazionale, di spettanza del Ministero per i beni e le attività culturali e, in particolare:

          a) promozione delle attività cinematografiche e radiotelevisive, anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;

          b) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza.

      3. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e secondo

 

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le disposizioni generali dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia;

          b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

          c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

          d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel comma 2:

              1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e l'approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

              2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

              3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

              4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

          e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi

 

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specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

          f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera l);

          g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberare da parte del Ministro per i beni e le attività culturali;

          h) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composto di tre membri iscritti all'albo dei revisori dei conti; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

          l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni, adottati dal direttore

 

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generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.